Pubblicità ingannevole nei biocidi: la Corte Europea chiarisce l’interpretazione della dicitura “indicazioni analoghe” dell’articolo 72 del BPR
Il caso di dm-drogerie markt GmbH & Co. KG e l’associazione per la lotta contro la concorrenza sleale in Germania: un’analisi della sentenza e delle sue implicazioni per la pubblicità dei biocidi
28 feb 2025La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 20 giungo 2024 riguarda l'interpretazione dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 528/2012 (o BPR), che disciplina la pubblicità dei biocidi. Il caso specifico nasce da una questione pregiudiziale sottoposta all’attenzione della CGUE da parte della Corte federale di giustizia della Germania (Bundesgerichtshof), in merito alla nozione di "indicazioni analoghe" presente nell’articolo 72(3) del BPR.
La contestazione è stata sollevata dall’associazione tedesca per la lotta alla concorrenza sleale (ZBUW), contro la catena dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (di seguito “DM”) per aver pubblicizzato un disinfettante, "BioLYTHE", con claim come "ecologico", "delicato sulla pelle" e "biologico": la ZBUW ha ritenuto tali affermazioni ingannevoli e ha intentato una causa contro “DM”.
Il punto centrale della sentenza è chiarire cosa si intenda per "indicazioni analoghe", espressione utilizzata dal BPR per vietare nella pubblicità dei biocidi affermazioni che possano minimizzare i rischi per la salute umana, animale o per l'ambiente. Allo stesso tempo, la sentenza si concentra sulla dicitura “delicato sulla pelle” essendo quella di carattere più generico tra tutte le indicazioni riportate in etichetta del prodotto in questione e, quindi, considerata la più ambigua.
La CGUE, interpretando la norma nel suo contesto e alla luce degli obiettivi del regolamento, stabilisce che:
- la nozione di "indicazioni analoghe” è ampia e include qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità relativa ai biocidi, che, come le diciture riportate nell’art.72 del BPR, faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l’utilizzatore quanto ai rischi che i biocidi possono presentare per la salute umana, animale o per l’ambiente o quanto alla loro efficacia, minimizzando tali rischi o anche negandone l’esistenza, pur senza avere necessariamente carattere generale.
- l’affermazione "delicato sulla pelle" risulta essere fuorviante, in quanto restituisce una connotazione positiva nell’utilizzo del prodotto minimizzando gli effetti secondari nocivi, o, addirittura, lasciando intendere che possa essere benefico per la pelle. Questo, secondo la Corte, risulta fuorviante e giustifica il divieto del suo uso nella pubblicità di biocidi.
Considerando l'obiettivo del regolamento BPR di tutelare la salute e l'ambiente, garantendo che i consumatori siano pienamente consapevoli dei rischi associati all'uso dei biocidi, si ritiene che questa sentenza abbia importanti implicazioni per la pubblicità di biocidi nell'UE: chiama l’attenzione delle aziende a una maggiore cautela nella formulazione dei loro annunci pubblicitari, anche quando si ha la volontà di utilizzare diciture che, a prima vista, potrebbero sembrare vantaggiose. La minimizzazione dei rischi, anche se espressa in termini specifici, è vietata se rischia di indurre il consumatore a sottovalutare i pericoli potenziali.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui i consumatori devono essere pienamente consapevoli dei rischi legati all’uso dei biocidi, senza interpretazioni ambigue o potenzialmente ingannevoli.
Per un approfondimento della sentenza della Corte, si rimanda alla fonte ufficiale.