REACH

REACH: proposta di aggiornamento della restrizione n. 31 su creosoto e sostanze correlate

La Commissione europea propone modifiche all’Allegato XVII per limitare riutilizzo e immissione sul mercato del legno trattato, rafforzando la tutela di salute e ambiente

31 mar 2026

La Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento che modifica l’Allegato XVII del REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) in relazione al creosoto e alle sostanze correlate, introducendo restrizioni più stringenti sull’immissione sul mercato, il riutilizzo e l’uso del legno trattato.

Il creosoto, classificato come cancerogeno di categoria 1B e considerato un cancerogeno senza soglia, è inoltre caratterizzato dalla presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT/vPvB). Analoghe classificazioni si applicano a diverse sostanze correlate incluse nella voce 31 dell’Allegato XVII. Questo quadro ha portato alla valutazione di un rischio non accettabile per la salute umana e per l’ambiente, in particolare a causa delle emissioni derivanti dal legno trattato.

La proposta nasce anche dall’iniziativa della Francia, che già nel 2018 aveva adottato misure nazionali per limitare l’uso del creosoto, evidenziando lacune nella normativa esistente, in particolare per quanto riguarda l’immissione sul mercato e il riutilizzo del legno trattato, inclusi i materiali di seconda mano.

Le modifiche proposte introducono un rafforzamento significativo delle restrizioni, con particolare riferimento a:

  • divieto di immissione sul mercato e uso del legno trattato con creosoto, salvo specifiche deroghe;
  • limitazione del riutilizzo esclusivamente allo stesso scopo originario;
  • divieto di utilizzo per finalità diverse da quelle iniziali;
  • restrizione dell’accesso al mercato secondario, in particolare per utenti non professionali.

In base alla proposta, il riutilizzo e la reimmissione sul mercato del legno trattato saranno consentiti solo a determinate condizioni:

  • utilizzo limitato a traversine ferroviarie e pali per linee elettriche o telecomunicazioni;
  • operazioni consentite esclusivamente tra utilizzatori professionali;
  • riutilizzo ammesso solo nello stesso Stato membro e per lo stesso impiego originario;
  • applicazione delle stesse misure di gestione del rischio previste per la prima immissione sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.


Un ulteriore elemento rilevante riguarda l’introduzione di obblighi documentali lungo tutto il ciclo di vita del legno trattato. Fornitori e utilizzatori dovranno conservare informazioni su acquisto, utilizzo, eventuale reimmissione sul mercato e smaltimento:

  • per tutta la durata d’uso del materiale;
  • per almeno 10 anni dopo lo smaltimento;
  • e per ulteriori 10 anni in caso di successiva immissione sul mercato.


La proposta chiarisce inoltre che il legno trattato, una volta divenuto rifiuto, dovrà essere gestito come rifiuto pericoloso, rafforzando il collegamento con la normativa ambientale.

Dal punto di vista operativo, resta possibile mantenere in uso il legno già installato, purché continui a essere utilizzato nello stesso luogo e per la stessa funzione, ma senza possibilità di riutilizzo in altri contesti.

Le valutazioni dei comitati scientifici dell’ECHA (RAC e SEAC) confermano che la restrizione proposta rappresenta la misura più appropriata a livello UE, bilanciando efficacia nella riduzione del rischio e sostenibilità socio-economica. È comunque previsto un periodo di transizione di 12 mesi per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti.