Recepimento italiano delle esenzioni RoHS per il piombo della serie 6 e 7
Pubblicato il Decreto 7 maggio 2026 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che recepisce le Direttive Delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364, aggiornando le esenzioni dell'Allegato III della Direttiva RoHS II
13 lug 2026Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2026, è stato emanato il Decreto 7 maggio 2026 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui sono state recepite nell'ordinamento italiano le Direttive Delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364 della Commissione Europea.
Come anticipato nella nostra precedente news dedicata alla pubblicazione delle tre direttive delegate, il 21 novembre 2025 la Commissione aveva ufficializzato l’aggiornamento di alcune esenzioni previste dall'Allegato III della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) nell'ambito del periodico riesame delle deroghe relative all'impiego del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il Decreto Ministeriale recepisce ora tali modifiche a livello nazionale, aggiornando l'Allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della Direttiva RoHS II.
Le novità riguardano le esenzioni della serie 6 e 7 dell'Allegato III della direttiva e in particolare:
- la modifica delle voci della serie 6 (6a, 6b e 6c) relative al piombo come elemento di lega in acciaio, alluminio e rame;
- la modifica delle voci della serie 7(a) relative al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione;
- la sostituzione delle voci 7(c)-I e 7(c)-II, riguardanti il piombo nei componenti di vetro o di ceramica;
- l'introduzione delle nuove voci 7(c)-V e 7(c)-VI, dedicate a specifiche applicazioni del piombo in materiali vetrosi e ceramici impiegati nei componenti elettrici ed elettronici.
Gli aggiornamenti recepiscono gli esiti delle valutazioni tecnico-scientifiche condotte dalla Commissione Europea nell'ambito del periodico riesame delle esenzioni previsto dall'art. 5 della Direttiva RoHS II. Tale meccanismo ha l’obiettivo di garantire che le deroghe al divieto di utilizzo delle sostanze soggette a restrizione siano mantenute esclusivamente nei casi in cui la loro sostituzione non sia ancora tecnicamente o scientificamente praticabile, oppure quando essa comporterebbe impatti complessivi negativi superiori ai benefici attesi sotto il profilo della tutela dell'ambiente, della salute o della sicurezza.
Le aziende che fabbricano o immettono sul mercato AEE contenenti piombo in applicazioni coperte dalle esenzioni della serie 6 e 7 sono pertanto invitate a verificare la corretta classificazione delle deroghe applicabili e ad aggiornare, ove necessario, la documentazione tecnica e le evidenze di conformità raccolte lungo la catena di approvvigionamento.
Normachem rimane a disposizione per supportare le imprese nell'interpretazione delle nuove disposizioni, nella verifica delle esenzioni applicabili e nella predisposizione della documentazione necessaria a dimostrare la conformità dei prodotti alla Direttiva RoHS II.