Registro delle intenzioni CLH: nuove proposte di classificazione armonizzata per etilidinetrimetanolo, propilidinetrimetanolo e composti del vanadio
Norvegia e Francia hanno presentato nuove intenzioni e proposte di classificazione armonizzata (CLH) riguardanti due trioli ramificati e alcuni composti inorganici del vanadio. Le misure sono ancora in fase preliminare e non producono effetti giuridici
09 lug 2026Il 16 Giugno 2026 la Norvegia ha presentato un’intenzione di classificazione armonizzata per le seguenti sostanze che attualmente non risultano incluse nell’allegato VI del CLP:
- Etilidinetrimetanolo EC n. 201-063-9 CAS n. 77-85-0: la classificazione proposta per questa sostanza è Repr. 1B, H360. Si tratta di un triolo ramificato a catena corta ampiamente utilizzato nell’ambito della stampa 3D e degli inchiostri.
- Propilidinetrimetanolo EC n: 201-074-9 CAS n. 77-99-6: la classificazione proposta per questa sostanza è Repr. 1B, H360D. Si tratta sempre di un triolo ramificato a catena corta ampiamente utilizzato come agente di polimerizzazione.
Si attendono entrambe le proposte entro la fine del 2026.
Il 5 maggio 2025 la Francia aveva presentato diverse proposte di classificazione armonizzata per tre composti inorganici del vanadio come ad esempio il sodio metavanadato, l’ammonio triossovanadato e il potassio vanadio triossido utilizzati come intermedi nella sintesi di catalizzatori.
La classificazione armonizzata proposta è piuttosto simile per i tre composti, si riporta di seguito un riepilogo delle classi interessate per il triossido di vanadio di potassio (EC: 237-388-8 CAS:13769-43-2) che oltre ad essere utilizzata come intermedio nella sintesi dei catalizzatori, trova impiego anche come agente anticorrosivo e come intermedio nell’industria del vetro:
- Acute Tox. 4 H302 (ATE: 310 mg/kg bw),
- Acute Tox. 4 H332 (ATE: 1,9 mg/L),
- Muta. 2 H341,
- Carc. 1B H350,
- Repr. 2 H361fd, Lact. H362,
- STOT RE 1 H372 (inalazione: tratto respiratorio; orale: sangue).
Si tratta di proposte che, allo stato attuale, non producono effetti giuridici e diventeranno efficaci solo con la pubblicazione del testo normativo ufficiale. Nel caso specifico, ciò comporterà una modifica dell'Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Ricordiamo che le proposte sono presentate dalle autorità competenti degli Stati membri, dai produttori, importatori o dagli utilizzatori a valle. Chiunque disponga di informazioni sull’identità o proprietà pericolose di una sostanza è incoraggiato a fornire tali informazioni a chi presenta il fascicolo durante le prime fasi del processo oppure durante la consultazione.
Le parti interessate possono seguire lo stato di avanzamento di una proposta dalla notifica dell’intenzione all’adozione del parere del Comitato per la valutazione dei rischi (RAC).
Raccomandiamo alle aziende di valutare in anticipo le possibili ripercussioni che tale cambiamento possa apportare alla propria gestione dei prodotti chimici.