Regolamento batterie: proposta la metodologia per il calcolo del contenuto riciclato
Notificata alla WTO la bozza dell’atto delegato che definisce modalità di calcolo, verifica e documentazione del contenuto riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo nelle batterie
08 set 2026È stata notificata alla WTO una bozza di regolamento delegato che integra il Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. L’atto, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, avrebbe dovuto essere adottato dalla Commissione europea entro il 18 agosto 2026. La sua adozione è attualmente prevista per ottobre 2026.
La bozza stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di cobalto, litio e nichel presente nei materiali attivi e recuperata dai rifiuti della fabbricazione delle batterie o dai rifiuti post-consumo, nonché della percentuale di piombo presente nelle batterie e recuperata dai rifiuti. Definisce inoltre il formato della documentazione necessaria a dimostrare il contenuto riciclato dichiarato.
La metodologia riguarda le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, escluse quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, le batterie per veicoli elettrici, le batterie per avviamento, illuminazione e accensione(le cosiddette batterie “SLI”), e le batterie per mezzi di trasporto leggeri (le cosiddette batterie “LMT”).
Il contenuto riciclato dovrà essere calcolato per ciascun modello di batteria, anno e impianto di fabbricazione, sulla base di un sistema di tracciabilità documentale che consenta di seguire i materiali dall’ingresso dei rifiuti nell’impianto di riciclaggio fino al loro impiego in una specifica batteria.
I fabbricanti dovranno raccogliere, con il coinvolgimento degli operatori della catena di approvvigionamento, le informazioni e le evidenze necessarie a supportare i calcoli. Le registrazioni dovranno essere gestite mediante strumenti digitali, conservate per almeno dieci anni e rese disponibili agli organismi notificati ai fini della verifica.
La bozza prevede inoltre la predisposizione, sotto la responsabilità del fabbricante, di uno studio sul contenuto riciclato per ciascun modello di batteria, anno e impianto di fabbricazione. Lo studio dovrà documentare i dati utilizzati, i calcoli effettuati e le relative evidenze. Un formato comune, articolato in specifiche tabelle, consentirà di riportare in modo uniforme le informazioni richieste.
L’obbligo di dichiarare e documentare il contenuto riciclato si applicherà dal 18 agosto 2028 oppure, se successiva, dalla data corrispondente a 24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento delegato. Considerata l’adozione prevista per ottobre 2026, l’applicazione dovrebbe quindi slittare a due anni dopo l’entrata in vigore dell’atto. La data effettiva potrà essere determinata solo dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo.
La bozza fornisce quindi un primo riferimento concreto sui dati che dovranno essere raccolti lungo la catena di approvvigionamento e sulle modalità con cui il contenuto riciclato delle batterie dovrà essere calcolato, documentato e verificato.