RENTRI: cancellazione obbligatoria per i soggetti esclusi dall’iscrizione
I soggetti non più obbligati all’iscrizione al Registro elettronico nazionale devono presentare la pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026
03 feb 2026Il 30 gennaio 2026 è stato pubblicato un comunicato del MASE che specifica che i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale, secondo quanto previsto dalla Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio), che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026.
Tale cancellazione avrà effetto immediato, essendo conseguenza di applicazione di norma primaria intervenuta e non rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.
Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine del 30 marzo si applicheranno le disposizioni dell’art. 12 sopra citato, ovvero:
- comma 6. (…) È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
- comma 7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell’anno solare precedente dei requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall’anno solare successivo.
Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.