PIC e Import/Export

Report Import/Export entro il 31 marzo e aggiornamento dell’Allegato I con 40 nuove sostanze

Obblighi per esportatori e importatori ai sensi del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC)

05 feb 2025

È in scadenza il termine entro il quale esportatori e/o importatori di prodotti chimici, che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 649/2012 (PIC), devono comunicare all’Autorità Nazionale Designata (AND) dello Stato Membro nel quale sono stabiliti i quantitativi importati nel mercato interno e/o esportati verso ciascun paese extra-UE nel corso dell’anno solare precedente.

Tale comunicazione è disposta dall’art. 10 del Reg. PIC e deve essere prodotta entro il 31 marzo di ogni anno; deve essere trasmessa tramite la piattaforma web ePIC gestita da ECHA (European Chemicals Agency) ed è obbligatoria per:

  • sostanze elencate nell’Allegato I del Regolamento PIC;
  • miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del Regolamento CLP, a prescindere dalla presenza di altre sostanze; o
  • articoli contenenti sostanze elencate nelle Parti 2 o 3 dell’Allegato I del Reg. PIC in forma reattiva (ad esempio, qualora questa forma possa presentare un pericolo di lisciviazione).

Raccomandiamo le aziende di prendere visione della lista delle sostanze di Allegato I e provvedere, se del caso, alla presentazione del report import/export tramite ePIC.

Ricordiamo che l’obbligo del report annuale si unisce agli altri adempimenti imposti dal Reg. PIC, tra cui ricordiamo:

  • notifica di esportazione per le sostanze indicate nell’Allegato I;
  • richiesta di consenso esplicito per l’esportazione di sostanze indicate nell’Allegato I, Parti 2 e 3.

 

Cogliamo l’occasione per informarvi che il Regolamento Delegato (UE) 2024/3199 ha recentemente modificato l’Allegato I del Reg. PIC, aggiungendo 40 sostanze. 

Si tratta in prevalenza di pesticidi (aggiunti nelle Parti 1 e 2, tra cui: abamectin, difenacoum, fenpropimorph, dimethomorph, triadimenol and penflufen), ma anche di alcune sostanze ad uso industriale, tra cui spiccano: acroleina, ftalato di diesile, zeolite di argento e rame, perborato di sodio, perossometaborato di sodio. Oltre a ciò, si segnala l’inclusione in Allegato V (Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione) di PFHxS, suoi sali e composti correlati.

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/3199 si applica a partire dal 1° marzo 2025.

Consulta qui l’elenco completo delle nuove sostanze introdotte dal Regolamento delegato 2024/3199.