Restrizione REACH sui composti del cromo VI: pubblicati i pareri di RAC e SEAC
I comitati ECHA concordano sulla necessità di un intervento a livello europeo, ma assumono posizioni differenti su limiti di esposizione, emissioni, proporzionalità e applicabilità delle misure
17 lug 2026La proposta di restrizione sui composti del cromo esavalente sta procedendo secondo gli step istituzionali. Dopo la presentazione della proposta ed una prima consultazione, ora è il momento di leggere i pareri dei comitati tecnici di ECHA, il RAC per quanto riguarda la valutazione dei rischi per uomo e ambiente e il SEAC relativamente alla valutazione dei rischi socio-economici.
La proposta di restrizione
Prima di procedere con un riassunto delle due opinioni, facciamo un salto indietro e ricordiamo brevemente cosa prevede la proposta di restrizione.
La proposta è applicabile a 13 composti del cromo VI, la maggior parte attualmente elencati in allegato XIV (autorizzazione). Qualora la restrizione dovesse essere approvata, tali composti migrerebbero nell’allegato XVII (restrizioni).
La proposta di restrizione non si applica agli intermedi
La proposta è una messa al bando per i 13 composti utilizzati, a meno che non vengano impiegati per gli usi consentiti, rispettando precisi limiti di esposizione professionale (LV) e limiti di emissione in ambiente (ELV). La proposta presenta tre diverse opzioni (RO) che differiscono proprio riguardo i valori limite, secondo lo schema seguente:
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Use Category |
RO1 |
RO2 |
RO3 |
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UC 1 | Formulation of |
LV: 5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 2.5 kg Cr(VI)/y ELVwater: 15 kg Cr(VI)/y |
LV: 1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.25 kg Cr(VI)/y ELVwater: 1.5 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.025 kg Cr(VI)/y ELVwater: 0.15 kg Cr(VI)/y |
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UC 2 | Electroplating on |
LV: 1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 2.5 kg Cr(VI)/y ELVwater: 15 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.25 kg Cr(VI)/y ELVwater: 1.5 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.025 kg Cr(VI)/y ELVwater: 0.15 kg Cr(VI)/y |
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UC 3 | Electroplating on |
LV: 5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 2.5 kg Cr(VI)/y ELVwater: 15 kg Cr(VI)/y |
LV: 1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.25 kg Cr(VI)/y ELVwater: 1.5 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.025 kg Cr(VI)/y ELVwater: 0.15 kg Cr(VI)/y |
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UC 4 | Slurry coating |
LV: 5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 2.5 kg Cr(VI)/y ELVwater: 15 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.25 kg Cr(VI)/y ELVwater: 1.5 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.025 kg Cr(VI)/y ELVwater: 0.15 kg Cr(VI)/y |
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UC 5 | Other surface |
LV: 5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 2.5 kg Cr(VI)/y ELVwater: 15 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.25 kg Cr(VI)/y ELVwater: 1.5 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.025 kg Cr(VI)/y ELVwater: 0.15 kg Cr(VI)/y |
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UC 6 | Functional |
LV: 1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 2.5 kg Cr(VI)/y ELVwater: 15 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.5 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.25 kg Cr(VI)/y ELVwater: 1.5 kg Cr(VI)/y |
LV: 0.1 µg Cr(VI)/m³ ELVair: 0.025 kg Cr(VI)/y ELVwater: 0.15 kg Cr(VI)/y |
Per approfondimenti in merito alla proposta di restrizione si rimanda alla news specifica.
Parere del RAC
Il comitato tecnico di ECHA per la valutazione dei rischi ha espresso il proprio parere in merito all’adeguatezza della proposta per controllare il rischio per i lavoratori e la popolazione generale (per via ambientale).
Il parere può essere riassunto con questi punti fondamentali:
- Il RAC non appoggia la deroga oggi concessa per gli intermedi, chiarendo come l’esposizione alla sostanza potrebbe avvenire anche durante quegli usi. Ciò andrebbe in direzione contraria alla proposta originaria e a quanto oggi previsto per il regime di autorizzazione;
- Per la protezione dei lavoratori il RAC ritiene che il valore limite non dovrebbe essere superiore a 0.1 µg/m³, sposando di fatto la RO3, ma proponendo un valore ben inferiore all’attuale OEL europeo (5 µg/m³) che quindi, secondo il RAC, dovrebbe essere adeguato al valore proposto. La proposta andrebbe quindi ad applicare un unico LV senza differenziazioni fra le varie categorie d’uso;
- Per la protezione della popolazione generale (esposta attraverso l’ambiente), il RAC ritiene che ELVs di 0.25 kg Cr(VI)/anno in aria e 0.15 kg Cr(VI)/anno in acqua siano efficaci nella riduzione del rischio e siano tecnicamente raggiungibili dalla maggior parte delle aziende. Secondo il RAC, tali ELVs dovrebbero essere allineati con gli altri quadri legislativi europei, come la revisione delle BATs (Best Available Techniques) nel contesto IED (Industrial Emissions Directive);
- Considerando che non si può escludere gli effetti genotossici senza soglia dei composti del cromo VI, RAC raccomanda che venga assicurato che le aziende operino per la minimizzazione di esposizione ed emissioni a valori anche inferiori ai LV/ELVs;
- RAC propone di aggiungere una condizione alla voce di restrizione che imponga che le misurazioni di monitoraggio vengano effettuate quando gli impianti operano a un livello di capacità simile al livello di capacità massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi, al fine di coprire le emissioni massime e le relative esposizioni durante l'anno. Consiglia, inoltre, di prevedere il biomonitoraggio come pratica abituale nella valutazione dell’esposizione a composti del cromo VI;
- RAC ritiene che la restrizione debba essere accompagnata da una linea guida, disponibile prima della sua entrata in applicazione, per supportare sia i soggetti obbligati nel rispetto dei requisiti sia le autorità nazionali nelle attività di controllo. La guida dovrebbe definire chiaramente le sostanze incluse nel campo di applicazione, le sei categorie d’uso e i processi interessati, nonché i principali termini tecnici e giuridici. Dovrebbe inoltre indicare buone pratiche per individuare e applicare condizioni operative e misure di gestione del rischio idonee a minimizzare l’esposizione e a rispettare i valori limite a tutela dei lavoratori e della popolazione generale. Infine, il documento dovrebbe fornire indicazioni sui metodi di monitoraggio, incluso il biomonitoraggio, sulle modalità di rendicontazione e sull’uso dei dati di misura per dimostrare la conformità. RAC raccomanda anche il riferimento a standard e a metodi di campionamento e analisi validati e armonizzati, così da garantire condizioni di controllo uniformi in tutti gli Stati membri.
Parere del SEAC (draft)
Il parere in bozza può essere riassunto con questi punti fondamentali:
- SEAC conferma che un’azione a livello UE è necessaria per gestire in modo coerente i rischi associati ai composti del cromo esavalente oggetto della proposta, in modo da evitare differenze tra Stati membri che potrebbero generare squilibri competitivi e livelli di protezione non omogenei per lavoratori e popolazione generale.
- SEAC giudica il pacchetto di opzioni proposte sostanzialmente praticabile, ma sottolinea che la valutazione della proporzionalità dipende in modo decisivo dall’equilibrio tra benefici sanitari, costi per l’industria e capacità effettiva di implementazione e controllo. In questo senso, il Comitato evidenzia che non tutte le opzioni garantiscono lo stesso rapporto costi-benefici.
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- RO1 viene considerata proporzionata ma poco incisiva, perché comporta costi contenuti ma anche benefici sanitari limitati, risultando molto vicina alla situazione attuale sotto il profilo dell’esposizione.
- RO2 è l’opzione che SEAC considera con maggiore favore, poiché appare verosimilmente proporzionata e in grado di offrire un livello di protezione sensibilmente superiore a RO1, con costi che risultano più allineati ai benefici attesi.
- RO3 e l’ipotesi di un limite armonizzato molto stringente per i lavoratori sono giudicate meno convincenti, soprattutto per le difficoltà di attuazione, i maggiori costi di adeguamento e le criticità legate alla disponibilità di metodi analitici e servizi di monitoraggio sufficientemente robusti. SEAC osserva che, in particolare con un periodo transitorio breve, queste opzioni rischiano di non essere le più proporzionate. Ciò sarebbe in contrasto con il parere RAC che propone invece LV/ELV riconducibili alla RO3;
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- Il Comitato ritiene che il disegno modulare della proposta lasci al decisore politico un margine utile di calibrazione, consentendo di scegliere tra differenti combinazioni di limiti e scenari applicativi. Tuttavia, SEAC evidenzia che la documentazione disponibile non consente di concludere in modo univoco se sia preferibile un unico valore limite per tutti gli usi oppure limiti differenziati per categoria d’uso.
- Sulla sostituzione, SEAC adotta una posizione prudente: la restrizione, così come costruita, non sembra destinata a generare automaticamente una sostituzione ampia e immediata, perché nella pratica molte imprese potrebbero reagire soprattutto investendo in misure di gestione del rischio per rispettare i limiti. Il Comitato segnala inoltre che le informazioni disponibili sulle alternative non consentono di valutare con sufficiente robustezza i tempi e la reale fattibilità della sostituzione.
In sintesi, SEAC ritiene che una restrizione REACH sia una risposta appropriata e proporzionata, ma solo se calibrata con attenzione. Tra le opzioni analizzate, RO2 emerge come la soluzione più equilibrata, mentre le opzioni più severe sono considerate meno proporzionate e più critiche sul piano applicativo.
Prossimi passi
Come per ogni restrizione, a valle della pubblicazione del parere SEAC in bozza, le parti interessante possono inviare commenti entro 60 giorni dalla pubblicazione del parere. La consultazione è già partita e sarà attiva fino al 17/08/2026. In sintesi, il la consultazione serve a raccogliere dati concreti su fattibilità tecnica, costi economici, impatti operativi e capacità di conformarsi ai limiti proposti.
La consultazione è disponibile a questo link.
Normachem è disponibile a supportare aziende che intendono partecipare alla consultazione.