CLP

Revisione del Regolamento 1272/2008 CLP

Regolamento delegato (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

29 nov 2024

Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/2865, che introduce importanti modifiche al Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose. Questo aggiornamento mira a migliorare la sicurezza e la chiarezza nella comunicazione dei rischi, con nuove disposizioni che entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Principali modifiche introdotte

Etichette:
Il regolamento prevede diverse novità relative alla gestione e alla struttura delle etichette:

  • Aggiornamento entro 6 mesi: Le etichette devono essere aggiornate entro questo periodo nei casi di classificazione peggiorativa o quando sono necessarie nuove informazioni supplementari. Le modifiche legate agli aggiornamenti tecnico-scientifici (ATP) rimangono soggette alle tempistiche specifiche stabilite dagli atti delegati.
  • Etichette pieghevoli: È ora possibile utilizzare etichette pieghevoli, a condizione che siano leggibili e rispettino le regole di formattazione.
  • Etichette digitali: Queste non sostituiscono quelle fisiche ma possono contenere informazioni supplementari accessibili gratuitamente, in più lingue, per almeno 10 anni.
  • Dimensione e formattazione: Viene definita una dimensione minima dei caratteri in base alla capacità del collo, con testo nero su sfondo bianco e una distanza interlinea del 120% rispetto alla dimensione del carattere.

Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2027, con un periodo di transizione che consente l’utilizzo delle vecchie etichette fino al 1° gennaio 2029.

Notifiche PCN (art. 45 e allegato VIII):
I distributori di miscele pericolose devono notificare le PCN in caso di distribuzione in altri Stati membri o di rivendita con un altro marchio. Questo obbligo non si applica se possono dimostrare che le informazioni sono già state fornite dagli importatori o dagli utilizzatori a valle.

Notifiche C&L:
Per le sostanze, se i notificanti decidono di discostarsi da una classificazione esistente, devono dichiararne il motivo, con un periodo di adeguamento di 6 mesi. L’identità del notificante sarà resa pubblica, salvo richiesta di riservatezza.

Vendita a distanza e stazioni di ricarica

Per le vendite online, le informazioni dell’etichetta, inclusi pittogrammi, frasi H e P, devono essere chiaramente visibili nell’offerta.

Le stazioni di ricarica, una novità normativa, prevedono definizioni e requisiti specifici per la gestione sicura di sostanze pericolose, comprese misure di mitigazione del rischio e la protezione dai bambini.

Altre modifiche rilevanti

Tra le novità introdotte spiccano:

  • Nuovi criteri per la classificazione delle sostanze con più costituenti.
  • Specifiche per i carburanti forniti in recipienti portatili.
  • Armonizzazione della classificazione per gruppi di sostanze.
  • Obbligo di chiusura a prova di bambino anche per lesioni oculari di categoria 1.
  • Accelerazione della transizione verso metodi di sperimentazione non basati sugli animali.

Periodo di transizione e approfondimenti

Per le aziende sarà fondamentale adattarsi a queste novità entro i termini previsti. Prevediamo di fornire ulteriori approfondimenti per chiarire i dettagli di questa revisione e supportare la transizione al nuovo regolamento.