Revisione del Regolamento 1272/2008 CLP
Regolamento delegato (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
16 feb 2025Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/2865, che modifica il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. Il nuovo regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e introduce modifiche significative a diversi aspetti della normativa.
Principali modifiche introdotte
Le revisioni riguardano diversi macro-temi, tra cui:
- Sostanze multi-costituenti
- Classificazione armonizzata e scadenze nell’adozione
- Notifiche C&L e riordino dell’archivio
- Stazioni di ricarica e vendita di prodotti chimici sfusi
- Etichettatura: dimensioni minime, etichette pieghevoli e digitali
- Pubblicità e requisiti per le vendite online
- Notifiche PCN e obblighi per i distributori
Modifiche rilevanti
Aggiornamento delle etichette
Le aziende dovranno aggiornare le etichette:
- Entro 6 mesi se la modifica riguarda una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa.
- Entro 18 mesi per altre modifiche minori alla classificazione o etichettatura.
- Le modifiche derivanti da un atto delegato (ATP) seguiranno la scadenza stabilita dall’atto stesso.
Etichette pieghevoli
Sarà possibile utilizzare etichette pieghevoli per migliorare la leggibilità delle informazioni, a patto che la prima pagina contenga:
- Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore.
- Identificatori del prodotto e quantità nominale.
- Pittogrammi e avvertenze di pericolo.
- Un riferimento alle informazioni di sicurezza complete.
Etichettatura digitale
L’etichetta digitale non sostituisce quella fisica, ma può essere usata per le informazioni supplementari di cui all’articolo 25.
- Deve essere accessibile con massimo due clic e rimanere disponibile per almeno 10 anni.
- Deve essere consultabile gratuitamente e in più lingue.
- Se l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto, il fornitore deve fornire le informazioni con mezzi alternativi.
Dimensioni minime delle etichette
L’Allegato I del regolamento specifica le nuove dimensioni minime del carattere per garantire la leggibilità delle informazioni sulle etichette, a seconda delle dimensioni del contenitore.
Stazioni di ricarica
Sono state introdotte regole specifiche per la vendita di sostanze chimiche sfuse tramite stazioni di ricarica, che devono garantire:
- Etichette ben visibili e fissate in modo permanente.
- Misure per evitare esposizioni pericolose.
- Supervisione da parte di personale formato.
- Divieto di ricarica per sostanze altamente pericolose (CMR, sensibilizzanti, infiammabili, ecc.).
Notifiche PCN e obblighi per i distributori
I distributori di miscele pericolose dovranno effettuare la notifica PCN se:
- Vendono in altri Stati membri.
- Cambiano il marchio o ri-etichettano il prodotto.
L’obbligo non si applica se il distributore dimostra che la notifica è già stata effettuata da un altro attore della catena di approvvigionamento.
Pubblicità e vendite online
- Tutte le offerte online devono contenere gli stessi elementi dell’etichetta fisica.
- Le pubblicità di sostanze o miscele pericolose dovranno includere:
- Pittogrammi di pericolo.
- Avvertenze e frasi H ed EUH.
- La dicitura "Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto."
Sostanze multi-costituenti
Il regolamento chiarisce la classificazione delle sostanze multi-costituenti:
- Le sostanze monocomponenti hanno un unico costituente principale (≥ 80%).
- Le sostanze multi-componenti contengono due o più costituenti principali (10%-80%).
- Le sostanze UVCB hanno una composizione variabile o ignota.
I dati disponibili sui costituenti devono essere utilizzati per valutare la classificazione della sostanza, soprattutto per CMR, PBT/vPvB e interferenti endocrini.
Tempistiche di applicazione
Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, ma sono previsti periodi di transizione:
- Le sostanze e miscele immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2027 potranno rimanere in commercio con le etichette attuali fino al 1° gennaio 2029.
Conclusioni
Le nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2865 introducono importanti novità per gli attori della catena di approvvigionamento. È fondamentale che le aziende si preparino per garantire la piena conformità entro le scadenze previste.