CLP

Revisione del Regolamento 1272/2008 CLP

Regolamento delegato (UE) 2024/2865 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

16 feb 2025

Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2024/2865, che modifica il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. Il nuovo regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e introduce modifiche significative a diversi aspetti della normativa.


Principali modifiche introdotte

Le revisioni riguardano diversi macro-temi, tra cui:

  • Sostanze multi-costituenti
  • Classificazione armonizzata e scadenze nell’adozione
  • Notifiche C&L e riordino dell’archivio
  • Stazioni di ricarica e vendita di prodotti chimici sfusi
  • Etichettatura: dimensioni minime, etichette pieghevoli e digitali
  • Pubblicità e requisiti per le vendite online
  • Notifiche PCN e obblighi per i distributori


Modifiche rilevanti

Aggiornamento delle etichette

Le aziende dovranno aggiornare le etichette:

  • Entro 6 mesi se la modifica riguarda una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa.
  • Entro 18 mesi per altre modifiche minori alla classificazione o etichettatura.
  • Le modifiche derivanti da un atto delegato (ATP) seguiranno la scadenza stabilita dall’atto stesso.

Etichette pieghevoli

Sarà possibile utilizzare etichette pieghevoli per migliorare la leggibilità delle informazioni, a patto che la prima pagina contenga:

  • Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore.
  • Identificatori del prodotto e quantità nominale.
  • Pittogrammi e avvertenze di pericolo.
  • Un riferimento alle informazioni di sicurezza complete.

Etichettatura digitale

L’etichetta digitale non sostituisce quella fisica, ma può essere usata per le informazioni supplementari di cui all’articolo 25.

  • Deve essere accessibile con massimo due clic e rimanere disponibile per almeno 10 anni.
  • Deve essere consultabile gratuitamente e in più lingue.
  • Se l’etichetta digitale non è disponibile al momento dell’acquisto, il fornitore deve fornire le informazioni con mezzi alternativi.

Dimensioni minime delle etichette

L’Allegato I del regolamento specifica le nuove dimensioni minime del carattere per garantire la leggibilità delle informazioni sulle etichette, a seconda delle dimensioni del contenitore.

Stazioni di ricarica

Sono state introdotte regole specifiche per la vendita di sostanze chimiche sfuse tramite stazioni di ricarica, che devono garantire:

  • Etichette ben visibili e fissate in modo permanente.
  • Misure per evitare esposizioni pericolose.
  • Supervisione da parte di personale formato.
  • Divieto di ricarica per sostanze altamente pericolose (CMR, sensibilizzanti, infiammabili, ecc.).

Notifiche PCN e obblighi per i distributori

I distributori di miscele pericolose dovranno effettuare la notifica PCN se:

  • Vendono in altri Stati membri.
  • Cambiano il marchio o ri-etichettano il prodotto.

L’obbligo non si applica se il distributore dimostra che la notifica è già stata effettuata da un altro attore della catena di approvvigionamento.

Pubblicità e vendite online

  • Tutte le offerte online devono contenere gli stessi elementi dell’etichetta fisica.
  • Le pubblicità di sostanze o miscele pericolose dovranno includere:
    • Pittogrammi di pericolo.
    • Avvertenze e frasi H ed EUH.
    • La dicitura "Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto."

Sostanze multi-costituenti

Il regolamento chiarisce la classificazione delle sostanze multi-costituenti:

  • Le sostanze monocomponenti hanno un unico costituente principale (≥ 80%).
  • Le sostanze multi-componenti contengono due o più costituenti principali (10%-80%).
  • Le sostanze UVCB hanno una composizione variabile o ignota.

I dati disponibili sui costituenti devono essere utilizzati per valutare la classificazione della sostanza, soprattutto per CMR, PBT/vPvB e interferenti endocrini.


Tempistiche di applicazione

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, ma sono previsti periodi di transizione:

  • Le sostanze e miscele immesse sul mercato prima del 1° gennaio 2027 potranno rimanere in commercio con le etichette attuali fino al 1° gennaio 2029.


Conclusioni

Le nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2024/2865 introducono importanti novità per gli attori della catena di approvvigionamento. È fondamentale che le aziende si preparino per garantire la piena conformità entro le scadenze previste.