RoHS: prorogate le esenzioni per il piombo nei metalli e nei componenti elettronici
La Commissione adotta le direttive delegate sui gruppi 6 e 7 dell’Allegato III, con alcune modifiche rispetto alle bozze precedenti
01 ott 2025Lo scorso 17 febbraio vi avevamo aggiornato circa la notifica alla WTO delle bozze delle direttive delegate sul rinnovo di alcune esenzioni RoHS per il piombo.
A tal proposito l'8 settembre scorso la Commissione Europea ha adottato le direttive delegate, apportando tuttavia alcune modifiche rispetto alle versioni preliminari menzionate in precedenza.
La tabella seguente elenca le esenzioni la cui data di scadenza è stata modificata rispetto a quanto indicato nelle versioni preliminari delle direttive delegate; tutte le altre date di scadenza attualmente rimangono invariate.
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Esenzione Allegato III Dir. RoHS II |
Data di scadenza nella bozza di direttiva delegata |
Data di scadenza all’adozione della direttiva delegata |
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6(a)-I |
Piombo come elemento di lega nell'acciaio per la lavorazione contenente fino allo 0,35% di piombo in peso*. |
31/12/2026 |
Scadenza posticipata al 30/06/2027 per tutte le categorie di AEE. |
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6(a)-II |
Piombo come elemento legante nei componenti in acciaio zincato a caldo in lotti, con un contenuto di piombo fino allo 0,2% in peso. |
31/12/2026 |
Scadenza posticipata al 30/06/2027 per tutte le categorie di AEE. |
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6(b) |
Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso. |
12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata. |
18 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata. |
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6(b)-I |
Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso, a condizione che provenga da riciclo di rottami di alluminio contenenti piombo*. |
12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata per le categorie da 1 a 7 e 10.
31/12/2026 per tutte la categoria 9-IMCI e per la categoria 11. |
Confermata la revoca dopo 12 mesi per le categorie da 1 a 7 e 10.
Posticipata la scadenza al 30/06/2027 per la categoria 9 limitatamente a strumenti di monitoraggio e controllo industriali e la categoria 11. |
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6(b)-II |
Piombo come elemento di lega nell'alluminio con un contenuto di piombo fino allo 0,4% in peso*. |
18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva delegata per le categorie 1-7 e 10.
31/12/2026 per tutte la categoria 9-IMCI e per la categoria 11. |
Confermata la revoca dopo 18 mesi per le categorie da 1 a 7 e 10.
Posticipata la scadenza al 30/06/2027 per cat. 9 limitatamente a strumenti di monitoraggio e controllo industriali e cat. 11. |
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6(b)-III |
Piombo come elemento di lega in leghe di fusione di alluminio contenenti fino allo 0,3% di piombo in peso, a condizione che provengano dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo*. |
31/12/2026 per le categorie 1-8, 9 strumenti di monitoraggio e controllo industriali e 10. |
Scadenza posticipata al 30/06/2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e la categoria 10. |
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6(c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso*. |
31/12/2026. |
Scadenza posticipata al 30/06/2027 per tutte le categorie di AEE. |
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7(a) |
Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ad es. leghe a base di piombo contenenti l'85% in peso o più di piombo). |
31/12/2026 |
Scadenza posticipata al 30/06/2027 per tutte le categorie di AEE. |
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7(c)-I |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica. |
31/12/2026 |
Scadenza posticipata al 30/06/2027 per tutte le categorie di AEE. |
Trattandosi di direttive delegate, la procedura di approvazione dovrebbe risultare relativamente lineare, senza la necessità di votazioni formali da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. Qualora non vi siano obiezioni, è verosimile che le direttive possano essere pubblicate già entro il mese di novembre.
Con l’occasione sottolineiamo l’importanza della collaborazione lungo la catena di approvvigionamento.
Pur essendo state prorogate alcune scadenze relative all’applicabilità delle esenzioni, riteniamo opportuno avviare tempestivamente un dialogo con i fornitori al fine di raccogliere informazioni riguardo a eventuali alternative qualora i prodotti acquistati e commercializzati contenessero piombo in quantità eccedenti i limiti stabiliti dall’allegato II della Direttiva RoHS II e vi fosse pertanto la necessità di ricorrere a una delle suddette esenzioni.