Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-654/22: chiarito il ruolo dell’importatore e gli obblighi di registrazione ai sensi del REACH
Nel caso Triferto Belgium NV, la Corte UE ha stabilito che l'acquirente di una sostanza importata non è tenuto alla registrazione se un'altra entità UE si è assunta responsabilmente l'onere dell'importazione, chiarendo così i confini giuridici del ruolo di "importatore" nel Regolamento REACH
14 apr 2025Nel 2019, l’azienda Triferto Belgium NV ha ordinato più di una tonnellata di urea da una società con sede a Singapore appoggiandosi all’azienda Belor-Eurofert Gmbh, con sede in Germania, per le operazioni di sdoganamento e quindi introduzione fisica della sostanza all’interno dell’Unione Europea. In base agli accordi definiti tra le due aziende, Belor-Eurofert Gmbh, si è anche occupata della registrazione della sopracitata sostanze secondo quanto prescritto dal Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
A febbraio 2020, Triferto Belgium NV riceve un controllo dall’autorità competente nazionale (SPF Sanità pubblica) la quale in fase ispettiva ha ritenuto che l'obbligo di registrazione incombesse sull’azienda Triferto Belgium NV, in quanto acquirente della sostanza, infliggendole quindi una sanzione pecuniaria pari a 32.000 €.
Regolamenti coinvolti
La domanda verte sull'interpretazione di diverse disposizioni del regolamento REACH, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (ambito di applicazione), l'articolo 3, punti 10 e 11 (nozioni di "importazione" e di "importatore"), e l'articolo 6, paragrafo 1 (obbligo di registrazione). Il rinvio riguarda anche il regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione europea), specificamente in relazione al deposito doganale.
Questioni sollevate
A seguito di ricorso presentato dall’azienda Triferto Belgium NV, il tribunale belga ha interrogato la Corte di Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione della definizione di “importatore” ed in particolare:
· Se l'acquirente di una sostanza Extra-UE (più di 1 tonnellata all'anno) sia obbligato a registrarla anche se una parte terza si occupa dell'introduzione fisica e si dichiara responsabile dell'importazione.
· Se le sostanze in regime di deposito doganale rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento REACH fino a quando non vengono svincolate per un altro regime doganale ed in caso affermativo, se in tale circostanza l'obbligo di registrazione incomba comunque su colui che ha acquistato la sostanza al di fuori dell'Unione anche qualora detta sostanza sia già stata registrata dall'azienda che la introduce fisicamente.
Sentenza della Corte:
La Corte si pronuncia in merito alla questione relativa al deposito doganale, affermando che le sostanze in deposito doganale sono generalmente soggette al regolamento REACH e sono considerate importate nel momento in cui entrano fisicamente nel territorio doganale dell'Unione.
Per quanto concerne invece l'obbligo di registrazione, la Corte afferma che l'acquirente di una sostanza importata (più di 1 tonnellata all'anno) non è obbligato a registrarla se un'altra entità giuridica stabilita nell'UE si è assunta la responsabilità dell'importazione e ha provveduto alla registrazione, a condizione che tale registrazione sia completa e non vi siano elementi che indichino un'elusione degli obblighi previsti dal regolamento REACH.
Quindi in merito alla causa presentata da Triferto Belgium NV la Corte stabilisce che Triferto Belgium NV non era tenuta a registrare la sostanza in questione dal momento che Belor-Eurofert Gmbh si era assunto la responsabilità dell'importazione senza intenti elusivi e ha presentato una registrazione completa per la sostanza importata.
Conclusioni
La Corte ha quindi fornito le seguenti interpretazioni in merito alle questioni sollevate:
- l’esenzione dagli obblighi del regolamento REACH, si applica unicamente alle sostanze assoggettate a controllo doganale, non trattate o trasformate, che si trovano in deposito temporaneo, zona franca o deposito franco in vista della riesportazione, oppure in transito.
- l'acquirente di più di una tonnellata all'anno di una sostanza importata nell'Unione non è tenuto a registrarla se un'altra entità giuridica stabilita nell'Unione si è assunta la responsabilità dell'importazione, ha effettuato la registrazione e non vi sono elementi di elusione degli obblighi di registrazione.