Seveso e presenza di sostanze pericolose: la Corte chiarisce i limiti del monitoraggio interno
Una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce la nozione di “presenza di sostanze pericolose” prevista dall’articolo 3, punto 12, della direttiva Seveso
17 lug 2026La recente pronuncia della Corte di giustizia UE offre un chiarimento importante in materia di applicazione della direttiva 2012/18/UE (Seveso) agli stabilimenti che gestiscono sostanze pericolose, con particolare riferimento alla nozione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’articolo 3, punto 12.
Ricordiamo che tale punto recita:
«presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I;
La definizione dell’art. 3, punto 12, è la chiave di accesso alla disciplina Seveso: da essa dipende anzitutto se uno stabilimento rientra o meno nel campo di applicazione della direttiva e del D.Lgs. 105/2015. In pratica, se la “presenza di sostanze pericolose” raggiunge o può raggiungere le soglie dell’allegato I, scattano specifici adempimenti per lo stabilimento
La sentenza
La controversia trae origine da un impianto italiano di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi. A seguito di un controllo effettuato dal Comitato tecnico, l’autorità competente ha ritenuto che lo stabilimento non potesse essere escluso dall’ambito di applicazione della normativa Seveso e ha diffidato il gestore a presentare la notifica e il rapporto di sicurezza previsti dal D.Lgs. 105/2015. Il gestore argomentava la propria non assoggettabilità facendo riferimento ad una procedura interna per la gestione ed il controllo dei quantitativi presenti in stabilimento.
La Corte di Giustizia Europea ribadisce che la verifica dell’assoggettabilità non può essere affidata in modo esclusivo a un sistema di gestione interno del gestore, anche se questo consenta un monitoraggio continuo delle sostanze effettivamente presenti nello stabilimento.
Il passaggio è rilevante perché conferma un’impostazione sostanzialistica della disciplina Seveso: ai fini della soglia di applicazione, non conta solo la capacità organizzativa del gestore di controllare i quantitativi in tempo reale, ma la sussistenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare che le quantità non raggiungono mai i livelli indicati nell’allegato I della direttiva. In questa prospettiva, il monitoraggio continuo può costituire un supporto istruttorio utile, ma non necessariamente una prova autosufficiente.
La pronuncia si inserisce nel quadro interpretativo che distingue tra "presenza reale", "presenza prevista" e "sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate in caso di perdita di controllo dei processi". La prima attiene alla quantità effettivamente presente nello stabilimento in un determinato momento; la seconda riguarda le quantità che, sulla base delle caratteristiche dell’attività e dell’organizzazione impiantistica, si possono ragionevolmente attendere come presenti; la terza estende il perimetro valutativo alle sostanze che potrebbero formarsi o liberarsi in uno scenario di incidente o perdita di controllo del processo.
Questo approccio è coerente con la finalità preventiva della disciplina, che non si limita a fotografare la situazione ordinaria dell’esercizio, ma mira a intercettare anche le condizioni operative e impiantistiche che possono determinare un superamento delle soglie rilevanti. Ne deriva che, soprattutto nei contesti caratterizzati da variabilità di carico, stoccaggi dinamici o trattamenti di rifiuti, l’analisi Seveso richiede una valutazione complessiva e documentabile delle quantità effettivamente presenti, di quelle prevedibili e di quelle potenzialmente generate in caso di anomalia o perdita di controllo.
In termini applicativi, la decisione rafforza l’esigenza di fondare l’esclusione dall’ambito Seveso su dati oggettivi, criteri tecnici verificabili e assetti impiantistici idonei a dimostrare il mantenimento delle soglie in ogni fase dell’esercizio, senza affidarsi alla sola dichiarazione organizzativa del gestore o a un sistema di monitoraggio interno non supportato da ulteriori elementi probatori.
Per approfondimenti si rimanda alla sentenza.