Sostenibilità

Tassonomia UE: semplificati i criteri DNSH con il Regolamento Delegato (UE) 2026/76

Aggiornate le Appendici sugli obblighi ambientali: meno oneri per le imprese, ma resta alta l’attenzione alla conformità

29 gen 2026

La Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/76, che modifica tre atti chiave della Tassonomia ambientale ovvero i Regg. Delegati (UE) 2021/2178Disclosure Delegated Act, 2021/2139 Climate Delegated Act e 2023/2486Environmental Delegated Act.

Queste modifiche rientrano nella strategia di semplificazione dei requisiti della Tassonomia, annunciata nel 2025, con l’obiettivo di:

  • ridurre gli oneri amministrativi per le aziende,
  • rendere più proporzionati gli obblighi di reporting,
  • correggere alcune criticità emerse nei criteri Do No Significant Harm (DNSH), soprattutto quelli di natura chimico‑regolatoria, percepiti come eccessivamente onerosi e difficili da applicare per le aziende.

Tra i cambiamenti di maggiore impatto troviamo quelli riguardanti le Appendici C dei due atti delegati (2021/2139 e 2023/2486), ossia le sezioni dedicate ai criteri DNSH in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento.

Di seguito una tabella che evidenzia le principali modifiche introdotte dal nuovo Reg. Delegato (UE) 2026/76

Modifiche ai criteri DNSH relativi alle sostanze chimiche (Appendici C)

Prima del Reg. 2026/76 (2021/2139 + 2023/2486

Dopo il Reg. 2026/76

Uso, fabbricazione e immissione sul mercato di sostanze elencate ai sensi dell’art. 57 REACH (SVHC), sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, in concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso

Vietato utilizzo/ fabbricazione/ immissione sul mercato di:
tutte le sostanze SVHC incluse in Candidate List;
tutte le sostanze che soddisfano i criteri SVHC dell’art. 57 REACH, anche se non incluse in Candidate List (CMR 1A/1B, PBT, vPvB, ED).

È consentito l’uso di tali sostanze soltanto se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile alcuna alternativa e che le sostanze sono usate in condizioni controllate.

Il divieto si applica solo a:
• sostanze SVHC effettivamente incluse in Candidate List; e
solo se tali SVHC sono in CL da almeno 18 mesi.


È consentito l’uso di tali sostanze soltanto se gli operatori valutano e documentano che non è disponibile alcuna alternativa e che le sostanze sono usate in condizioni controllate.

Sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)

Il testo di legge faceva riferimento al Reg. (CE) n. 1005/2009, oggi abrogato dal Reg. (EU) 2024/590.

L’Appendice C viene aggiornata con riferimento all’attuale Reg. 2024/590, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Direttiva 2011/65/UE (RoHS)

Le esenzioni RoHS non erano considerate espressamente nei criteri DNSH.

Nel nuovo testo dell’Appendice C viene citata espressamente la possibilità di usufruire delle esenzioni che figurano negli allegati III e IV della Dir. RoHS II, quando applicabili.


Il Regolamento entrerà in vigore il 28 gennaio, con applicazione retroattiva a partire dal 1° gennaio 2026.

È prevista una certa flessibilità per le imprese, che avranno la possibilità di applicare i criteri precedenti (versione 2025 degli atti delegati) per l’esercizio finanziario avente inizio nel 2025; tale opzione consente di ridurre al minimo gli impatti sui processi di rendicontazione già impostati.

Nonostante il quadro risulti notevolmente semplificato, è opportuno sottolineare che la Tassonomia resta uno strumento normativo altamente rigoroso, richiedendo per ogni dichiarazione di allineamento verifiche puntuali e documentate. L’alleggerimento delle procedure non comporta una diminuzione della responsabilità aziendale, né attenua l’importanza della conformità normativa.

Le imprese che intendono proseguire nella dichiarazione di attività ecosostenibili devono assicurare che ogni decisione, dalla selezione delle sostanze e dei materiali impiegati alla gestione dei processi produttivi, fino alla rendicontazione, sia sostenuta da dati affidabili, aggiornati e pienamente conformi ai criteri previsti dalla Tassonomia.

In conclusione, il percorso per attestare la sostenibilità resta invariato: trasparenza, controllo e piena conformità normativa sono requisiti imprescindibili. La revisione introduce strumenti più snelli, ma il principio fondante rimane immutato, costituendo la garanzia essenziale per la tutela delle imprese, degli investitori e del mercato nella transizione verso un’economia realmente sostenibile.