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Regolamento delegato (UE) 2025/606 sulla metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e del recupero dei materiali dai rifiuti di batterie

Dalla Commissione Europea i criteri per valutare il recupero dei materiali dalle batterie a fine vita, nell’ambito del Regolamento (UE) 2023/1542

17 lug 2025

Il 4 luglio 2025 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2025/606, che definisce la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi di efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti di batterie.

Il testo si applica nell’ambito del Regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento Batterie), con l’obiettivo di costruire un sistema armonizzato e trasparente per valutare la qualità e l'efficacia dei processi di riciclo.

Alla base del regolamento delegato vi è la necessità di:

  • supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento Batterie;
  • garantire un elevato livello di recupero dei materiali, minimizzando impatti sulla salute e sull’ambiente;
  • evitare distorsioni del mercato interno, promuovendo concorrenza leale e innovazione tecnologica.

La metodologia si ispira ai principi della Direttiva 2006/66/CE, ma ne aggiorna il campo di applicazione per tenere conto delle nuove tipologie e composizioni chimiche delle batterie immesse sul mercato.

Il regolamento inoltre definisce:

  • frazioni iniziali, ossia i rifiuti di batterie preparati per il riciclaggio;
  • frazioni intermedie, come la “massa nera”, che necessitano di ulteriori trasformazioni;
  • frazioni derivate, cioè i materiali effettivamente recuperati e destinati a un uso produttivo

tra le quali, solo le frazioni derivate possono essere conteggiate nei calcoli di efficienza e recupero.

I calcoli dovranno essere effettuati separatamente per:

  • batterie al piombo-acido;
  • batterie al litio;
  • batterie al nichel-cadmio;
  • altre batterie.

Per ciascuna categoria, verrà misurata l’efficienza in funzione della massa dei materiali recuperati (piombo, litio, rame, nichel, cobalto) rispetto alla massa iniziale dei rifiuti. È inoltre previsto un punto di calcolo specifico per il recupero dei materiali, che certifica la qualità e la sostituibilità dei materiali secondari rispetto a quelli primari nei cicli industriali.

Il Regolamento inoltre definisce dettagliatamente una serie di formati di documentazione, che devono contenere:

  • dati completi sul primo riciclatore e sugli eventuali operatori successivi;
  • descrizione delle fasi di trattamento, inclusi diagrammi di flusso;
  • risultati annuali dei tassi di efficienza e di recupero, per ogni tipologia chimica;
  • indicazioni su eventuali esportazioni di rifiuti e sulle sostanze pericolose trattate (mercurio e cadmio).

La trasmissione dei dati è affidata al primo riciclatore, con obbligo di condivisione con le autorità competenti. Tali dati contribuiranno anche al monitoraggio previsto dall’art. 75 del Regolamento (UE) 2023/1542, a partire dal 2026.

Il nuovo regolamento delegato, pertanto, impone maggiore rigore tecnico e normativo alle attività di riciclaggio, richiedendo agli operatori del settore investimenti in competenze analitiche, tracciabilità dei flussi e conformità documentale.