REACH

Una Linea Guida per l’interpretazione della restrizione sulle Microplastiche

Le microparticelle di polimeri sintetici della restrizione REACH n. 78

03 mag 2025

È oramai noto che in data 25 settembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/2055 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che istituisce la restrizione n. 78 dell’Allegato XVII del Reg. REACH sulle microparticelle di polimeri sintetici, alias microplastiche.

La restrizione - nella sua complessità - nasce con l’obiettivo di ridurre drasticamente la presenza diffusa nell’ambiente di microparticelle di polimeri sintetici insolubili, che causano rischi ingenti per la salute umana e l’ambiente.

Per facilitare la comprensione dei requisiti imposti dalla restrizione, l’Unione Europea mette a disposizione di tutti gli stakeholders una linea guida costituita da tre parti che spaziano dalla definizione e dall'ambito di applicazione (Parte I), alle risposte a domande specifiche degli stakeholder (Parte II), fino ad esempi pratici per l'applicazione della restrizione (Parte III).

La guida, tra le altre, viene in aiuto agli attori della catena di approvvigionamento fornendo alcune indicazioni utili per fare fronte alle richieste di cui ai paragrafi 7 ed 8 che impongono – a partire dal 17 ottobre 2025 – ad alcuni fornitori di microparticelle di polimeri sintetici di fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento agli utilizzatori industriali, professionali e al pubblico. Ricordiamo che tali istruzioni, altrimenti chiamate IFUD (Instructions For Use and Disposal), sono richieste per:

  • Le microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
  • Gli additivi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;
  • Le microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:
    • contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell’ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l’uso durante l’uso finale previsto;
    • le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell’ambito di applicazione della presente voce;
    • incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto.

Il sistema di domande e risposte illustrato nella parte II della linea guida propone soluzioni in merito alle informazioni da fornire, le modalità di fornitura delle informazioni e gli obblighi specifici di IFUD per i diversi tipi di prodotto.

Ad esempio, le IFUD richieste per i prodotti per unghie, che possono contenere microplastiche le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permamente durante l’uso finale del prodotto, dovrebbero indicare come utilizzare il prodotto per ridurre al minimo il rilascio di microparticelle (ad esempio, come applicare la polvere acrilica per la manicure permanente in gel in modo da ridurre al minimo le fuoriuscite); come smaltire correttamente i materiali che, durante l’uso previsto del prodotto, potrebbero risultare contaminati da SPM, inclusa la fase di rimozione del prodotto stesso (ad esempio, fazzoletti/salviette); oppure come gestire il contenitore del prodotto (che potrebbe contenere residui di prodotto e SPM), ad esempio raccomandando di non risciacquare il contenitore.

La linea guida continua scrivendo che "Non versare il prodotto nello scarico" oppure "Non risciacquare l’imballaggio prima dello smaltimento" potrebbero essere indicazioni adeguate, ma ricordando allo stesso modo che solo le autorità nazionali possono valutare caso per caso se le frasi sopra riportate siano sufficienti o appropriate. È responsabilità del fornitore scegliere frasi o pittogrammi adeguati per soddisfare i requisiti IFUD, sulla base della propria conoscenza di come viene utilizzato il prodotto che immettono sul mercato.

Gli elementi delle IFUD della restrizione sono volutamente flessibili, affinché i fornitori possano scegliere il metodo più appropriato per comunicare con gli utilizzatori; ciò detto, purché siano chiaramente visibili, leggibili e indelebili e siano riportati sull’etichetta o sull’imballaggio o su un foglietto illustrativo. Il testo delle IFUD deve essere nella lingua ufficiale/i dell'UE dello Stato Membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, a meno che l'autorità competente dello Stato Membro interessato non disponga diversamente.

Quanto appena descritto è solo uno dei molteplici obblighi imposti dalla restrizione. È infatti già vigente l’obbligo che impone a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle industriali di comunicare su richiesta e senza indugio alcune informazioni alle autorità competenti, quali:

  • informazioni specifiche sull’identità dei polimeri oggetto della restrizione;
  • se pertinente, informazioni che dimostrino che i polimeri sono degradabili conformemente all’appendice 15 o solubili conformemente all’appendice 16.

Cogliamo l’occasione per ricordare che la restrizione numero 78 prevede anche altre obblighi e scadenze quali:

Obblighi di comunicazione all'Agenzia (ECHA)

  • A decorrere dal 2026 (entro il 31 maggio di ogni anno): Fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di SPM sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali devono comunicare informazioni sui loro usi, l'identità dei polimeri, le stime delle emissioni dell’anno civile precedente e il riferimento alla deroga applicabile;
  • A decorrere dal 2027 (entro il 31 maggio di ogni anno): Altri fabbricanti di SPM e altri utilizzatori a valle industriali che utilizzano SPM presso siti industriali devono comunicare le stesse informazioni di cui sopra;
  • A decorrere dal 2027 (entro il 31 maggio di ogni anno): Fornitori di prodotti contenenti SPM che beneficiano delle deroghe di cui al paragrafo 4, lettere b) (medicinali), d) (additivi alimentari) ed e) (dispositivi medico-diagnostici in vitro), e al paragrafo 5, immessi sul mercato per la prima volta per utilizzatori professionali e il pubblico, devono comunicare informazioni sugli usi finali, l'identità dei polimeri, le stime delle emissioni dell’anno civile precedente e il riferimento alle deroghe applicabili.

Tali informazioni dovranno essere presentate su formato IUCLID e trasmesse tramite REACH-IT.

Deroghe ai divieti per talune tipologie di prodotti

  • dal 17/10/2029 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze;
  • dal 17/10/2027 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in “prodotti da sciacquare” così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 (Cosmetici);
  • dal 17/10/2028 per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare in detergenti così come definiti dal Regolamento (CE) n. 648/2004, cere, lucidanti ed altri;
  • Ed altre.

Il Regolamento 2023/2055 rappresenta un passo cruciale per affrontare l'inquinamento da microplastiche, introducendo misure rigorose che mirano a tutelare la salute umana e l'ambiente. Sebbene la normativa imponga nuove responsabilità alle aziende, queste hanno anche l'opportunità di adattarsi in modo efficace grazie a linee guida chiare e a una flessibilità nella comunicazione delle istruzioni per l'uso e lo smaltimento.

È fondamentale che le imprese si preparino per le scadenze imminenti, garantendo la conformità e riducendo al minimo l'impatto ambientale. In questo contesto, Normachem è pronta a supportare le aziende con soluzioni su misura, offrendo consulenze per affrontare al meglio le nuove sfide normative e rispondere alle esigenze di adattamento richieste dal regolamento. Con il giusto supporto, le imprese non solo potranno ottemperare agli obblighi di legge, ma potranno anche contribuire a un ambiente più sicuro e a un futuro più responsabile.