Altre normative

Dalla Commissione Europea orientamenti sull'applicazione dell'art. 11 del Regolamento Batterie

03 feb 2025

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale gli orientamenti della Commissione per facilitare l’applicazione armonizzata delle disposizioni previste dall’articolo 11 del Reg. Batterie.

L’articolo 11, che entrerà in vigore il 18/02/2027, impone obblighi per l’immissione sul mercato di articoli che contengono batterie portatili e batterie per mezzi di trasporto leggeri: queste devono essere facilmente rimosse e sostituite dagli utenti per tutta la durata di vita del prodotto.

Nello specifico, le batterie regolamentate dall’articolo 11 sono considerate rimovibili quando possono essere estratte in modo sicuro dall’utilizzatore finale o da un professionista indipendente senza causare danni alla batteria né al dispositivo, mentre per sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri si intende la possibilità di rimuoverle e sostituirle con un'altra batteria senza danneggiare o distruggere la batteria stessa o il dispositivo in cui essa è incorporata.

All’interno degli orientamenti vengono chiarite le deroghe all’applicabilità dell’articolo 11, nello specifico viene dichiarato che quanto previsto dal paragrafo 1, non entra in conflitto con eventuali altre disposizione specifiche che prevedono una protezione più elevata dell’ambiente della salute riguardo alla rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili, come quelle stabilite dalla Direttiva 2012/19/UE (WEEE).

L'articolo 11, paragrafo 2, prevede delle deroghe in casi particolari agli obblighi di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili al fine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. La deroga in questione fa riferimento ai prodotti progettati per ambienti umidi e alcuni dispositivi medici professionali, come quelli per imaging, radioterapia e diagnostica in vitro, che possono essere progettati in modo tale da rendere la batteria portatile rimovibile e sostituibile solo a cura di professionisti indipendenti.

L'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce invece una deroga per i casi in cui sia necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati. Ciò significa che in questi casi le batterie portatili non devono necessariamente essere rimovibili e sostituibili dagli utilizzatori finali.

In aggiunta alle deroghe precedenti, la Commissione Europea ha il potere di adottare atti delegati per esentare ulteriori prodotti dai requisiti di rimovibilità e sostituibilità delle batterie stabiliti dall'articolo 11, paragrafo 1. Tali atti delegati possono essere adottati solo in base ai cambiamenti del mercato e ai progressi tecnici e scientifici, e solo se esistono preoccupazioni scientifiche fondate riguardo alla sicurezza degli utenti che rimuovono o sostituiscono la batteria, o nei casi in cui vi sia il rischio che la rimozione o la sostituzione della batteria da parte degli utilizzatori finali violi le prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti previste dal diritto dell'UE applicabile.